Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
1. Con l'entrata in vigore della presente legge i consiglieri provinciali eletti in collegi elettorali che comprendono il territorio dei comuni distaccati decadono dall'incarico di consigliere provinciale della Provincia di Pesaro e Urbino; non si provvede alla loro sostituzione e si adegua al ribasso e transitoriamente il numero dei consiglieri assegnati alla Provincia di Pesaro e Urbino sino alla successiva elezione.