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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.50. in Assemblea riferita al nuovo testo C. 63-A adottato nella seduta del 04/02/2009

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 06/05/2009  [ apri ]
2.50.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
7. I beni ricadenti nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1 e facenti parte del demanio, del patrimonio indisponibile e del patrimonio disponibile della Provincia di Pesaro e Urbino e della Regione Marche, sono trasferiti al demanio, al patrimonio indisponibile e al patrimonio disponibile, rispettivamente, della Provincia di Rimini e della Regione Emilia-Romagna.
8. La regione Emilia-Romagna e la provincia di Rimini, d'intesa con il commissario, assumono le passività finanziarie in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, relative ai mutui e ai prestiti obbligazionari contratti rispettivamente dalla Regione Marche e dalla provincia di Pesaro e Urbino per le opere realizzate, in corso di realizzazione o da realizzare nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1, nonché quelle relative ai mutui e ai prestiti obbligazionari contratti per l'acquisizione dei beni di cui al comma 7 e per il finanziamento delle attività di manutenzione straordinaria dei medesimi beni.

La Commissione