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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.50. in I Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/10/2011  [ apri ]
1.50.
approvato

Sostituirlo con il seguente:
All'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«Nei casi di cui al primo comma, limitatamente all'uso di indumenti o accessori di qualsiasi tipo, compresi quelli di origine etnica e culturale, quali il burqa ed il niqab, se il fatto è di lieve entità e non risulta commesso in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, si applica la pena dell'ammenda da 1.000 a 2.000 euro.»;
b) al terzo comma le parole: «Per la contravvenzione di cui al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «Per le ipotesi di cui al primo comma».

Il Relatore