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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.5. in I Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/08/2011  [ apri ]
1.5.

Al comma l, sostituire il capoverso Art. 5, con il seguente:
«Art. 5. - 1. Nei luoghi pubblici e aperti al pubblico e nei luoghi dedicati all'espletamento di un servizio pubblico è vietato indossare abiti che occultino il volto. Tale divieto non si applica nei luoghi di culto.
2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica nei casi in cui tale abbigliamento è previsto o espressamente autorizzato da disposizioni legislative o da regolamenti o nel caso in cui sia giustificato per la presenza di condizioni di salute certificate o di motivi professionali. Il medesimo divieto non si applica nei casi di partecipazione a feste o manifestazioni sportive, artistiche o tradizionali».