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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.3. in I Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/08/2011  [ apri ]
1.3.

Al comma 1, sostituire il capoverso Art. 5, con il seguente:
«Art. 5. - 1. È vietato l'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, ad eccezione dei luoghi di culto aperti al pubblico, senza giustificato motivo.
2. Costituisce in ogni caso giustificato motivo, per i fini di cui al comma 1, l'uso di indumenti indossati per ragioni di natura religiosa, etnica o culturale, a condizione che la persona mantenga il volto scoperto e chiaramente riconoscibile.

3. L'uso dei caschi e degli altri mezzi di cui al comma 1 è in ogni caso vietato in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino.
4. Il contravventore del divieto di cui al comma 1 è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro.
5. Il contravventore dell'obbligo di cui al comma 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.000 euro.
6. Per la contravvenzione di cui al comma 4 è facoltativo l'arresto in flagranza».