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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.2. in I Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/08/2011  [ apri ]
1.2.

Sostituirlo con il seguente:
1. L'articolo 5, comma 1, della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:
«Art. 5. - 1. È vietato l'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo o indumento atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico.
1-bis. Il divieto di cui al comma 1 non si applica nei casi in cui tale abbigliamento è previsto o espressamente autorizzato da disposizioni legislative o da regolamenti, nel caso in cui è giustificato per la presenza di condizioni di salute certificate o di motivi professionali, ovvero è liberamente scelto per ragioni di natura religiosa o etnico-culturale ed è comunicato dalla persona interessata alla autorità di pubblica sicurezza.
1-ter. È in ogni caso vietato l'uso di cui al comma 1 nei luoghi dedicati all'espletamento di un servizio pubblico e in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle a carattere sportivo, artistico, religioso o tradizionale che tale uso comportino.
1-quater. In tutti i casi in cui l'uso di cui al comma 1 è ammesso, ove richiesto da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio per motivate e specifiche esigenze di pubblica sicurezza, la persona deve tempestivamente consentire di essere riconosciuta mostrando il volto, al fine della momentanea identificazione».