Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 3-bis.
(Relazione al Parlamento su applicazione della legge ed entrata in vigore).
1. Il Governo presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge entro il termine di 18 mesi dall'entrata in vigore. La relazione contiene un bilancio dell'attuazione della presente legge nonché di eventuali provvedimenti attuativi adottati in attuazione della legge.
2. La presente legge entra in vigore decorsi sei mesi dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.