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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.4. in I Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 02/08/2011  [ apri ]
1.4.

Al comma 1, sostituire il capoverso Art. 5, con il seguente:
«Art. 5. - 1. È vietato, in luogo pubblico o aperto al pubblico, l'uso di qualunque mezzo che travisi e renda irriconoscibile la persona senza giustificato motivo.
2. Sono in ogni caso giustificati, ai fini del comma 1, l'uso dei mezzi di cui al medesimo comma resi necessari da stati patologici opportunamente certificati, l'uso di caschi protettivi alla guida di veicoli per i quali esso sia obbligatorio o facoltativo ai sensi delle norme vigenti, l'uso di apparati di sicurezza nello svolgimento dei lavori che lo rendono necessario, l'uso di passamontagna o simili in presenza di temperature inferiori a 4 gradi centigradi nonché l'uso di maschere connesso a ricorrenze, tradizioni o usi, con l'osservanza delle condizioni che possono essere stabilite dall'autorità locale di pubblica sicurezza.
3. I segni e gli abiti che, liberamente scelti, manifestino l'appartenenza religiosa devono ritenersi parte integrante degli indumenti abituali. Il loro uso in luogo pubblico o aperto al pubblico è giustificato, ai fini del comma 1, a condizione che la persona mantenga il volto scoperto e riconoscibile.
4. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque contravviene al divieto di cui al presente articolo è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 600 euro. Le sanzioni sono raddoppiate se il travisamento è funzionale alla commissione di altri reati.
5. Per la contravvenzione di cui al presente articolo è facoltativo l'arresto in flagranza».