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Legislatura XVI

Proposta emendativa 9.8. in XII Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 25/02/2009

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/03/2009  [ apri ]
9.8.

Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) consenso informato, prestato in modo libero e consapevole da parte del malato, che può sempre essere revocato, anche parzialmente, e, in caso di soggetti incapaci, dall'amministratore di sostegno o dal tutore, ove siano stati nominati, o in mancanza di questi, nell'ordine: dal coniuge non separato legalmente o di fatto, dal convivente, dai figli, dai genitori, dai parenti entro il quarto quadro, che agiscono nell'esclusivo e migliore interesse dell'incapace, tenendo conto della volontà espressa da questo ultimo in precedenza, nonché dei valori e delle convinzioni notoriamente proprie della persona in stato di incapacità, e, in caso di minori, dagli esercenti la potestà parentale, la tutela o l'amministrazione di sostegno.