Al comma 4, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
g-bis) garantire ai familiari che assistono al proprio domicilio i malati terminali, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), un sussidio giornaliero di assistenza per un periodo massimo di quattro settimane. L'importo del sussidio sarà fissato di concerto con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.