All'emendamento 16.100 del relatore, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono, entro il 28 febbraio di ciascun anno, al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, tutti i dati relativi agli interventi di loro competenza disciplinati dalla presente legge nonché quelli relativi all'attuazione dell'articolo 1, comma 796, lettera n), della legge 296 del 2006 atti alla realizzazione di strutture residenziali e all'acquisto di tecnologie dedicate alle cure palliative.