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Legislatura XVI

Proposta emendativa 0.5.100.26. in XII Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 25/02/2009

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/06/2009  [ apri ]
0.5.100.26.

All'emendamento 5.100 del relatore, dopo il comma 2, inserire i seguenti:
2-bis
: Le figure professionali individuate dal decreto di cui al comma i possono essere coadiuvate nell'assistenza e nella cura del malato dalle seguenti figure professionali esperte in cure palliative: fisioterapista, nutrizionista, terapista occupazionale, psicologo, infettivo logo, assistente sociale, logopedista, nutrizionista.
2-ter: Le figure professionali di cui ai commi precedenti in accordo con il medico di medicina generale o con il pediatria di libera scelta o con il medico del reparto ospedaliero a cui afferisce il paziente, una volta preso in carico il malato, svolgono le seguenti funzioni:
a) formulano un programma terapeutico individualizzato e multidisciplinare per la cura globale del malato, improntato a criteri di qualità, tempestività e flessibilità, individuando il livello assistenziale più adeguato alle sue esigenze;
b) redigono una cartella clinica del malato;
c) verificano la qualità delle prestazioni erogate, secondo quanto stabilito dall'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 13 marzo 2003, concluso ai sensi del decreto del Ministro della sanità 28 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2000;
d) prescrivono e somministra le cure palliative e la terapia del dolore e ne controlla l'erogazione e l'efficacia;
e) svolgono una funzione di supporto psicologico in favore del malato e dei suoi familiari nelle differenti fasi della malattia.

em. 5.100.