All'emendamento 5.100 del relatore, comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente:
La rete individuata dal decreto di cui al comma 1, che deve garantire al malato la continuità dell'assistenza ambulatoriale, domiciliare, diagnostica e strumentale, nonché ospedaliera, si deve articolare nelle seguenti strutture minime:
a) hospice o centro di assistenza residenziale;
b) unità mobile di cure palliative domiciliari;
c) ambulatorio di cure palliative;
d) day hospice in cure palliative;
e) medico di medicina generale e pediatra di libera scelta;
f) équipe multidisciplinare in cure palliative nelle strutture ospedaliere anche se senza letti dedicati;
g) farmacia distrettuale od ospedaliera;
h) unità operativa d'oncologia che ha in carico il malato oncologico
i) reparto ospedaliero che ha in carico il malato
Al fine di rendere effettiva la presa in carico della persona malata da parte del servizio sanitario nazionale, il decreto di cui al comma 1 può prevedere un'ulteriore articolazione rispetto a quella qui prevista.