stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 0.5.100.21. in XII Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 25/02/2009

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/06/2009  [ apri ]
0.5.100.21.

All'emendamento 5.100 del relatore, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il decreto di cui al comma 1 e le modalità individuate dalle regioni e dalle province autonome devono prevedere che la rete delle cure palliative debba comprendere almeno le seguenti strutture dedicate a tale cure:
a) hospice o centro di assistenza residenziale;
b) unità mobile di cure palliative domiciliari;
c) ambulatorio di cure palliative;
d) day hospice in cure palliative;
e) consulenza ospedaliera in cure palliative;
f) medico di medicina generale e pediatra di libera scelta;
g) équipe multidisciplinare in cure palliative;

h) farmacia distrettuale od ospedaliera; nonché garantire al malato le seguenti tipologie di assistenza:
a) assistenza ambulatoriale;
b) assistenza domiciliare;
c) monitoraggio della situazione clinica individuale, ivi compreso l'accesso a procedure di diagnostica di laboratorio e strumentale;
d) assistenza in hospice;
e) terapia del dolore;
f) ricovero ospedaliero in regime ordinario o in day hospital;
g) supporto di tipo psicologico, spirituale e sociale rivolto al paziente e al suo nucleo familiare;
h) assistenza al lutto dei familiari.

em. 5.100.