All'emendamento 17.100 del relatore, sostituire il comma 1 con il seguente:
Agli oneri derivanti dalla presente legge pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 e a 1 milione di curo annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.