All'emendamento 16.100 del relatore, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. A tal fine le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministro, entro il 28 febbraio di ciascun anno, tutti i dati relativi agli interventi di loro competenza disciplinati dalla presente legge.