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Legislatura XVI

Proposta emendativa 11.01. in XII Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 25/02/2009

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/04/2009  [ apri ]
11.01. (nuova formulazione)

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Obbligo di riportare la rilevazione del dolore all'interno della cartella clinica).

1. All'interno della cartella clinica, medica e infermieristica, in uso presso tutte le strutture sanitarie della rete di cure palliative e della rete di terapia del dolore devono essere riportate le caratteristiche del dolore rilevato, della sua evoluzione nel corso del ricovero e dell'entità del risultato antalgico conseguito.
2. In ottemperanza alle linee guida del progetto «Ospedale senza dolore», previste dall'Accordo sancito tra il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome, di cui al provvedimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 24 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 29 giugno 2001, le strutture sanitarie hanno facoltà di scegliere lo strumento più adeguato, tra quelli validati, per la valutazione e la rilevazione del dolore da riportare all'interno delle cartelle cliniche ai sensi del comma 1.