Sostituirlo con il seguente:
Art. 6. (Coordinamento operativo della rete-COR) - 1. Nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è istituito, in ciascuna regione e provincia autonoma, un coordinamento operativo della rete, al fine di coordinare i servizi assistenziali previsti dall'articolo 5, comma 4.