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Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.3. in XII Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 25/02/2009

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/03/2009  [ apri ]
5.3.

Al comma 4, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
g-bis) garantire ai familiari che assistono al proprio domicilio i malati terminali, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), un sussidio giornaliero di assistenza per un periodo massimo di quattro settimane. L'importo del sussidio sarà fissato di concerto con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.