Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. La rete integra e coordina le proprie attività con le altre strutture, servizi e reti funzionali operanti nell'ambito della stessa regione e dello stesso territorio. In particolare, integra la propria attività e disponibilità di competenze e figure professionali, quando richiesto, attraverso il collegamento stabile con le reti dei centri di riferimento, dei presidi ospedalieri e dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali territoriali distrettuali.