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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.1. in XII Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 25/02/2009

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/03/2009  [ apri ]
3.1.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Programma pluriennale per il rafforzamento dell'assistenza nel settore delle cure palliative).

1. Con accordo da concludere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della programmazione degli interventi sanitari e sociali, in relazione a quanto previsto dai livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e in conformità agli obiettivi del Piano sanitario nazionale, le regioni adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno specifico programma pluriennale per il rafforzamento dell'assistenza nel settore delle cure palliative rivolte al paziente adulto e a quello pediatrico.
2. Con l'accordo di cui al comma 1 sono individuati le strutture della rete delle cure palliative e i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi delle medesime, nonché le tipologie di assistenza da assicurare.
3. La rete di cure palliative di cui al comma 2 garantisce in via prioritaria assistenza e supporto a pazienti in fase terminale, a pazienti affetti da patologia neoplastica o da patologie degenerative con andamento progressivo in fase avanzata, per i quali ogni terapia finalizzata alla guarigione non è possibile o appropriata nonché a pazienti affetti da patologie croniche gravi con compromissione della qualità della vita.
4. Al fine di consentire l'attuazione del programma di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 per la creazione di strutture regionali per il governo della rete di cure palliative.