Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:
Art. 16-bis.
(Relazione annuale al Parlamento).
1. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro il 30 aprile di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento sui dati relativi allo stato di attuazione della presente legge nonché sullo stato di attuazione dell'articolo 1, comma 796, lettera n), della legge n. 296 del 2006 in ordine allo stanziamento finanziario per la realizzazione di strutture residenziali e l'acquisizione di tecnologie per gli interventi territoriali dedicati alle cure palliative, ivi comprese quelle relative alle patologie degenerative neurologiche croniche invalidanti e all'avvio di programmi di assistenza domiciliare nel campo delle cure palliative.
2. A tal fine le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministro, entro il 28 febbraio di ciascun anno, tutti i dati relativi agli interventi di loro competenza disciplinati dalla presente legge sia quelli relativi all'attuazione dell'articolo 1, comma 796, lettera n) della legge n. 296 del 2006 atti alla realizzazione di strutture residenziali e all'acquisto di tecnologie per gli interventi territoriali dedicati alle cure palliative.