Sostituirlo con il seguente:
Art. 11.
(Norme cedevoli e linee guida per il coordinamento degli interventi regionali in materia di cure palliative o terapia del dolore).
1. Le disposizioni degli articoli da 5 a 9 e degli articoli 12 e 13 della presente legge sono valide come norme cedevoli solo in assenza di normativa regionale per il coordinamento degli interventi e delle misure in essi disciplinate.
2. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, avvalendosi dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, verifica con cadenza almeno annuale lo stato di attuazione della presente legge e, con intesa da adottarsi ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce le linee guida per il coordinamento degli interventi regionali negli ambiti di cui agli articoli da 5 a 9, 12 e 13 della presente legge.