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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.54. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 16/09/2009  [ apri ]
3.54.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
5. Nel caso in cui una regione ritardi o ometta di compiere gli atti obbligatori previsti dalla presente legge, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, su proposta del Comitato paritetico permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, fissa nei confronti della regione inadempiente un termine ultimo per la realizzazione dei dovuti adempimenti. Decorso inutilmente il termine di cui al precedente periodo, è determinata a carico della regione inadempiente un sospensione dei trasferimenti previsti dalla presente legge; in caso di perduranza dell'inadempimento, si applica l'articolo 8, comma 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131.