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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.53. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 15/09/2009  [ apri ]
3.53.

Al comma 2, sostituire le parole da: le linee guida fino alla fine del comma con le seguenti:, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le linee guida per la promozione, lo sviluppo, l'incentivazione ed il coordinamento degli interventi regionali negli ambiti individuati dalla presente legge, al fine di creare in ogni regione e provincia autonoma una rete di cure palliative capace di garantire livelli essenziali d'assistenza omogenei su tutto il territorio nazionale.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Nella definizione delle linee guida di cui al comma 2, per i pazienti in età neonatale, pediatrica e adolescenziale devono tener conto dell'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sottoscritto il 20 giugno 2007 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano, riguardante le cure palliative in età neonatale, pediatrica ed adolescenziale e del documento tecnico tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sottoscritto il 20 marzo 2008 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano riguardante la creazione di reti assistenziali di cure palliative pediatriche in tutte le regioni.