Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
1. Il Ministro per i diritti e le pari opportunità, di concerto con il Ministro della Pubblica Istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca, promuove l'introduzione nei programmi scolastici di ogni ordine e grado di elementi formativi che conferiscano agli studenti autonomia e capacità d'analisi, nonché spirito critico contro ogni forma di violenza e di discriminazione sessuale, ai fini della promozione di una reale autodeterminazione dei generi.
2. Le Istituzioni scolastiche sono tenute a verificare che il materiale scolastico adottato dai docenti non contenga stereotipi sessisti o discriminatori e promuova la pari dignità di uomini e donne.