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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.011. in II Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 11/02/2009

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/06/2009  [ apri ]
8.011.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

1. Per diffondere la necessità della massima vigilanza nelle donne rispetto al pericolo di subire violenze sessuali e far comprendere ai potenziali colpevoli di reati di violenza sessuale che essi rischiano di compromettere la loro stessa esistenza andando incontro a atteggiamento inflessibile da parte dello Stato, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presente legge, avvia e cura la realizzazione di una «Campagna informativa istituzionale sui pericoli della violenza sessuale». La campagna informativa istituzionale di cui al comma 1, attuata mediante la pubblicazione sul sito internet dei Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e la stipula di convenzioni con testate giornalistiche, emittenti radiotelevisive e gestori del servizio di telefonia. Per la prima fase di attuazione degli articoli 14 e 12 della presente proposta di legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministro per le pari opportunità, è autorizzato ad erogare le risorse necessarie prelevandole dal contributo di 25 milioni di euro di cui al terzo capoverso dell'articolo 1-bis, comma 7, dei decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 19 novembre 2008, n. 184.