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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.01. in II Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 11/02/2009

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/06/2009  [ apri ]
8.01.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 9.
(Potenziamento delle unità specializzate di polizia giudiziaria).

1. La presente legge reca norme finalizzate al potenziamento della lotta contro la violenza sessuale, nonché misure volte alla specializzazione delle Forze dell'ordine per il perseguimento dei reati inerenti le violenze e gli abusi sessuali, al coordinamento delle funzioni e delle azioni previste dalla legislazione vigente in materia, nonché disposizioni volte al rafforzamento della tutela delle vittime dei reati di violenza sessuale, disciplinati dagli articoli 609-bis e 609-ter del codice penale, come novellati dalla presente legge.
2. Per le finalità di cui al comma 1 e allo scopo di consentire una maggiore efficacia delle azioni di contrasto dei reati in ambito familiare e di violenza sessuale, sono istituiti corsi di formazione e di aggiornamento professionali, in materia di violenze sessuali, di maltrattamenti e di abusi, per le Forze di polizia, con particolare riferimento alla polizia giudiziaria.
3. Presso ogni questura è istituito uno sportello al fine di dare sostegno e assistenza ai cittadini in relazione ai fenomeni di abusi e di maltrattamenti nonché ai reati inerenti le violenze sessuali. A tale scopo ogni sportello deve prevedere nella propria dotazione organica almeno uno psicologo e un assistente sociale.

8.01.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Istituzione dello sportello d'ascolto contro la violenza alle donne e ai minori presso i reparti di pronto soccorso delle aziende ospedaliere).

1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle Pari Opportunità e della Conferenza Stato regioni, al fine di poter offrire accoglienza, ascolto e informazione alle donne ed ai minori che presentano caratteristiche direttamente o indirettamente collegabili ad una storia di maltrattamento e abuso istituiscono, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sportelli d'ascolto presso i reparti di pronto soccorso ospedalieri di maggiore affluenza.
2. Gli sportelli d'ascolto di cui al comma 1 hanno la funzione di accogliere, assistere e garantire la presa in carico integrata sociale e sanitaria delle donne e dei minori vittime di violenza.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante gli stanziamenti previsti dal Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere di cui all'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonché mediante gli stanziamenti previsti dal Fondo per le pari opportunità istituito ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.