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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.2. in II Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 11/02/2009

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/06/2009  [ apri ]
3.2.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3

All'articolo 660 del codice penale dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque arreca molestia a taluno mediante atti o comportamenti a contenuto sessuale, è punito con l'arresto da sei me ad un anno e colta da 1.000 a 5.000 euro.».