Sostituirlo con il seguente:
Art. 3
All'articolo 660 del codice penale dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque arreca molestia a taluno mediante atti o comportamenti a contenuto sessuale, è punito con l'arresto da sei me ad un anno e colta da 1.000 a 5.000 euro.».