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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.04. in II Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 11/02/2009

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/06/2009  [ apri ]
3.04.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 609-quinquies del codice penale).

1. All'articolo 609-quinquies del codice penale, le parole «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni».