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Legislatura XVI

Proposta emendativa 3.0100. in II Commissione in sede referente riferita al testo base adottato nella seduta del 11/02/2009

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/06/2009  [ apri ]
3.0100.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.

1. Il questore può disporre la collocazione, in tutto o in parte del territorio di competenza, in luoghi o esercizi pubblici nonché sui mezzi di trasporto, dei rilievi fotografici dei latitanti, nei confronti dei quali si procede per i delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, quando vi sia il sospetto che questi ultimi possano trovarsi nel territorio provinciale stesso.
2. Per le finalità previste dal comma l, il questore può avvalersi delle associazioni di cui all'articolo 6, comma 5.
3. Dall'attivazione della presente disposizione non possono derivare costi aggiuntivi per la finanza pubblica.