Sostituire il comma 1 con il seguente:
«Art. 609-bis. - (Violenza sessuale). - 1. Chiunque con violenza, minaccia o abuso di autorità costringe taluno a compiere o a subire atti sessuali è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da sette a dodici anni.
2. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o a subire atti sessuali:
1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa;
2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
3. Nei casi di minore gravità la pena della reclusione è da due a sei anni.
4. È punito con la pena fino ad un anno chiunque arreca a taluno molestia, anche verbale, a contenuto sessuale. Se la molestia è recata sul luogo di lavoro, allo scopo di ottenere favori di natura sessuale, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.