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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.51. in IV Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/01/2012  [ apri ]
1.51.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ed incentivi agli appartenenti alle Forze armate).

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 88 è inserito il seguente:
«88.bis - Divieto di discriminazione in materia di concessione di benefici. - 1. In materia di concessione di benefici, è vietata, ogni forma di discriminazione tra gli appartenenti alle Forze armate.
2. Il requisito della residenza non costituisce, in alcun caso, titolo preferenziale.»
b) dopo l'articolo 635, è inserito il seguente:
«635.bis - Titoli preferenziali ai fini del reclutamento. - 1. Il Ministro della difesa, su proposta del Capo di Stato maggiore della difesa, con proprio decreto, da emanare sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, definisce l'elenco dei brevetti, dei titoli, degli attestati e delle abilitazioni in settori correlati alle attività dei reparti delle truppe alpine o di altri reparti specializzati costituenti titolo di preferenza - in ragione dell'attività svolta - nei concorsi per il reclutamento nelle Forze armate dei volontari di truppa in ferma prefissata.
2. I titoli di preferenza di cui al comma 1 devono essere posseduti in data anteriore a quella della pubblicazione del bando di concorso.»
c) all'articolo 637, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«2 - Il requisito della residenza non costituisce, in alcun caso, titolo preferenziale.»;
d) dopo l'articolo 699 è inserito il seguente:
«699.bis - Riserva. - 1. Alla cessazione del loro servizio, i militari volontari in ferma prefissata di un anno, in possesso dei brevetti istituiti ai sensi dell'articolo 718.bis, già incorporati presso unità appartenenti ai reparti delle truppe alpine o altri reparti specializzati, possono - a domanda - entrare a far parte di una apposita riserva mobilitabile in caso di calamità naturale e a disposizione delle autorità nazionali, regionali, provinciali e comunali di protezione civile delle regioni eventualmente colpite da disastro.

2. La permanenza nella riserva cessa al raggiungimento del quarantesimo anno di età.»
e) dopo l'articolo 718 è inserito il seguente:
«718.bis - Brevetti militari. - 1. Il Ministro della difesa, sentito il Capo di Stato maggiore della difesa, istituisce, con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 - nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente per l'Amministrazione della difesa e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato - il brevetto militare alpino e altri brevetti che riconoscono le competenze acquisite e ne disciplina le modalità di rilascio al personale in servizio nelle truppe alpine o in altri reparti specializzati, in possesso dei requisiti psico-fisici, di moralità e di servizio stabiliti nei regolamenti medesimi.».
2. Le regioni e gli enti locali - in osservanza dei criteri e delle modalità stabilite ai sensi del comma 4 - possono riconoscere benefici, di carattere economico, sociale e culturale, agli appartenenti alle Forze armate che prestano servizio nei rispettivi territori, anche in ragione della particolare natura del rapporto di servizio contratto e della particolare disciplina che esso comporta.
3. Al fine di assicurare parità di trattamento sull'intero territorio nazionale, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano disciplina i criteri e le modalità con cui le regioni e gli enti locali possono garantire agli appartenenti alle Forze armate che prestano servizio nei rispettivi territori forme di incentivi, anche di carattere fiscale e assistenziale, nonché agevolazioni per l'accesso ai servizi pubblici locali e regionali.

Conseguentemente il titolo della proposta di legge è modificato dal seguente: Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 in materia di concessione di benefici, titoli di preferenza e brevetti.