Al comma 1, lettera a), capoverso 4-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministero della difesa, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, da emanarsi sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, definisce l'elenco dei brevetti e dei titoli di cui al presente comma, valutabili nei concorsi per l'arruolamento dei volontari in ferma prefissata annuale.