Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Ai fini del rilascio dell'abilitazione professionale, il costruttore edile deve:
a) aver compiuto il ventitreesimo anno di età, e avere esercitato l'attività di impresa edile per almeno quattro anni;
b) aver frequentato, e sostenuto il relativo esame con esito positivo, i corsi di apprendimento di cui al successivo articolo 8.
3-ter. Qualora l'attività di costruttore edile nel settore privato sia esercitata da una persona giuridica, il legale rappresentante di quest'ultima deve aver superato l'esame dei corsi di abilitazione di cui al successivo articolo 8.