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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.1. in VIII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/11/2010  [ apri ]
2.1.
approvato

Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. Le disposizioni della presente legge si applicano allo svolgimento delle seguenti attività:
a) interventi di costruzione, di ristrutturazione, di restauro e risanamento conservativo e di manutenzione straordinaria, di edifici e loro pertinenze e di altri organismi e manufatti edilizi, ed opere d'ingegneria e del genio civile, di natura generale o speciale, ivi comprese le opere di preparazione del cantiere edile e gli interventi di installazione di opere prefabbricate;
b) lavori di completamento di edifici, di loro pertinenze, di altri organismi e manufatti edilizi, interventi di manutenzione ordinaria, nonché lavori di finitura come descritti nelle categorie specialistiche previste dal regolamento di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

1-bis. Le attività di cui al comma 1 sono esercitate in forma di impresa individuale, societaria o cooperativistica ai sensi della legislazione vigente ed eseguite tramite le tipologie contrattuali disciplinate dalle norme vigenti, ivi compresi i contratti di appalto e di subappalto. L'impresa può avere come scopo l'esercizio delle attività di cui alla lettera a) del comma 1, ivi comprese le opere di cui alla lettera b) del comma predetto, oppure lo svolgimento delle sole opere di completamento e finitura di cui alla medesima lettera b).

Conseguentemente all'articolo 3, dopo le parole: dell'edilizia, aggiungere le seguenti: articolata in due subsezioni, di cui una corrispondente all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), e l'altra all'esercizio delle sole attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).

Il Relatore