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Legislatura XVI

Proposta emendativa 13.3. in VIII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/11/2010  [ apri ]
13.3.
approvato

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
3. Le imprese che avviano l'attività nel settore dell'edilizia successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data indicata dalle norme regionali adottate per l'organizzazione dei corsi di apprendimento e delle prove di esame e di abilitazione di cui agli articoli 7 e 8, si iscrivono alla sezione speciale dell'edilizia di cui all'articolo 3 comunicando il nominativo del responsabile tecnico anche in deroga ai requisiti previsti dall'articolo 7, da individuare fra i soggetti indicati dall'articolo 4, comma 3, preposti allo svolgimento di attività lavorativa qualificata o di collaborazione tecnica continuativa.
4. Nella fase di prima attuazione della presente legge e fino alla data indicata dalle norme regionali adottate ai sensi del comma 2-bis, gli addetti delle imprese del settore dell'edilizia rientranti fra i soggetti indicati dall'articolo 4, comma 3, possono far valere i periodi di attività lavorativa qualificata o di collaborazione tecnica continuativa svolta nel frattempo, nonché i diplomi o gli attestati conseguiti, al fine del riconoscimento dell'idoneità professionale di responsabile tecnico di cui all'articolo 7.

Il Relatore