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Legislatura XVI

Proposta emendativa 12.2. in VIII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/03/2010  [ apri ]
12.2.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le imprese operanti nel settore dell'edilizia, regolarmente iscritte al registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile o all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, sono autorizzate a continuare a svolgere la propria attività a condizione che comunichino agli organi preposti alla tenuta del registro delle imprese o dell'albo delle imprese artigiane, entro dodici mesi dalla medesima data, il nominativo di un soggetto preposto allo svolgimento di attività lavorativa qualificata o di collaborazione tecnica continuativa, designato fra le persone indicate dall'articolo 4, comma 3, che è equiparato, ai fini della iscrizione nella sezione speciale dell'edilizia di cui all'articolo 3, al responsabile tecnico di cui all'articolo 4.
1-bis. Le imprese che avviano l'esercizio di attività nel settore dell'edilizia successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data indicata dalle norme regionali adottate ai sensi del comma 1-ter, si iscrivono al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane di cui al comma 1, designando un soggetto preposto allo svolgimento di attività lavorativa qualificata o di collaborazione tecnica continuativa fra le persone indicate dall'articolo 4, comma 3, da equiparare alla figura del responsabile tecnico ai fini della successiva iscrizione nella sezione speciale dell'edilizia di cui all'articolo 3.
1-ter. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano fino alla data indicata dalle norme regionali adottate per l'organizzazione dei corsi di apprendimento e per il rilascio degli attestati di qualificazione professionale ai sensi degli articoli 7 e 8.
1-quater. Nella fase di prima attuazione della presente legge e fino alla data indicata dalle norme regionali adottate ai sensi del comma 1-ter, tutti gli addetti delle imprese del settore dell'edilizia rientranti fra i soggetti indicati dall'articolo 4, comma 3, possono far valere i periodi di attività lavorativa qualificata o di collaborazione tecnica continuativa svolta nel frattempo, nonché i diplomi o gli attestati conseguiti, al fine del riconoscimento dell'idoneità professionale di responsabile tecnico di cui all'articolo 7.

ident. 12.1.