Sopprimere il comma 2.
Conseguentemente, dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Clausola di neutralità finanziaria).
1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 8, 10 e 14, le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.