Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. A tal fine, la regolamentazione nonché lo svolgimento dei corsi di apprendimento e delle prove d'esame, nonché il rilascio della abilitazione professionale del responsabile tecnico di cui all'articolo 4 sono demandate, ove costituiti, agli enti bilaterali costituiti tra le organizzazioni di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie dei contratti collettivi nazionali e comparativamente più rappresentative a livello nazionale Ove tali organismi non siano costituiti, o non prevedano la rappresentanza paritetica degli imprenditori e dei lavoratori, tali funzioni sono svolte dalle Regioni.