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Legislatura XVI

Proposta emendativa 7.2. in VIII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/03/2010  [ apri ]
7.2.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
1. Il responsabile tecnico di cui all'articolo 4, ove non sia iscritto agli ordini professionali degli ingegneri, degli architetti dei geometri o dei periti industriali (con indirizzo relativo al settore dell'edilizia) da almeno 1 anno deve essere in possesso, alternativamente, dei requisiti indicati da una delle seguenti lettere:
a) un'esperienza lavorativa con la qualifica di operaio qualificato o di livello superiore presso un'impresa del settore per un periodo di almeno quarantotto mesi negli ultimi sette anni e frequenza un corso d'apprendimento di almeno centocinquanta ore; ai fini dello svolgimento delle attività di completamento, finitura e manutenzione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), il periodo di esperienza lavorativa è ridotto ad almeno ventiquattro mesi negli ultimi quattro anni, e la durata del corso ad ottanta ore;
b) diploma di maturità tecnica o professionale, di istruzione tecnica superiore in indirizzo relativo al settore dell'edilizia o laurea in ingegneria, in architettura o con indirizzo economico, gestionale, giuridico, e frequenza a un corso d'apprendimento con durata minima di ottanta ore; ai fini dello svolgimento delle attività di completamento, finitura e manutenzione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), la durata del corso è ridotta a quaranta ore.

2. Al termine del corso di apprendimento dovrà essere sostenuto, con esito positivo, un esame per la verifica dell'apprendimento.