Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Le regioni, entro 60 giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma 4 provvedono alla regolamentazione dei corsi di apprendimento e dello svolgimento delle prove d'esame nonché all'accreditamento degli enti autorizzati al rilascio dell'abilitazione professionale del responsabile tecnico di cui all'articolo 4, attribuendo priorità agli enti bilaterali tra le associazioni di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie dei contratti collettivi nazionali e comparativamente più rappresentative a livello nazionale.