Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai fini della composizione delle commissioni d'esame di cui al comma 1, i soggetti chiamati a farne parte devono essere scelti secondo criteri di elevata e comprovata capacità ed esperienza tecnico-professionale in materia, prevedendo, tra gli altri, l'inserimento obbligatorio di un componente della consulta locale dei Costruttori e di un rappresentante dell'ordine degli Ingegneri Anziani.