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Legislatura XVI

Proposta emendativa 13.1. in VIII Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 10/02/2010  [ apri ]
13.1.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste per l'omessa iscrizione al registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile o all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modifiche ed integrazioni, il mancato possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di costruttore edile, comporta la revoca dell'abilitazione all'esercizio della medesima attività, la sanzione amministrativa pecuniaria in misura pari al valore dei lavori realizzati, e la reclusione da tre a cinque anni, salvo il fatto non costituisca più grave reato.
2. L'esecuzione di lavori da parte di soggetto non iscritto alla sezione speciale edilizia comporta la confisca delle attrezzature impiegate.
3. Il 50 per cento delle entrate derivanti dall'applicazione dalle sanzioni di cui al presente articolo è utilizzato dai comuni prioritariamente per l'organizzazione dei controlli sull'attività edilizia e la restante parte è devoluta alle regioni per essere destinata all'organizzazione e al funzionamento dei corsi di apprendimento di cui all'articolo 8.