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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.51. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 29/03/2011  [ apri ]
4.51. (nuova formulazione, riferita all'articolo 12)
approvato

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di morte o di inabilità temporanea o permanente del responsabile tecnico e in assenza di figure alternative come definite dall'articolo 4, comma 3, è consentito ricorrere alla nomina, per un periodo non superiore a 90 giorni, di un nuovo responsabile tecnico che può essere individuato anche in deroga alla prescrizione di cui all'articolo 4, comma 4.

4.51.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole:, salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, per il caso di morte o inabilità temporanea del responsabile tecnico.

Conseguentemente, all'articolo 12:
comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , salvo che l'impresa non abbia perso i requisiti sopra richiamati in seguito alla morte o all'inabilità temporanea, per infortunio o malattia, del responsabile tecnico. In tal caso l'attività è sospesa solo ove l'impresa non comunichi, entro trenta giorni dall'evento, la nomina di un nuovo responsabile tecnico, che può provvisoriamente essere individuato anche in deroga alla prescrizione di cui all'articolo 4, comma 4;
comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: L'attività sospesa può essere ripresa solo se, entro i successivi novanta giorni, siano comunicati alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura gli elementi per la verifica della sussistenza delle condizioni di cui al comma 1, o, nel caso di nomina del responsabile tecnico in deroga alla prescrizione dell'articolo 4, comma 4, nei termini previsti dal comma 1 del presente articolo.