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Legislatura XVI

Proposta emendativa 10.51. in Assemblea riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 29/03/2011  [ apri ]
10.51.
approvato

Al comma 2, sopprimere le parole: il diritto di prima iscrizione di cui al comma 3 e.

Conseguentemente, sostituire i commi 3, 4 e 5, con il seguente:
3. Il diritto annuale, da versarsi all'atto della richiesta di prima iscrizione, è determinato per ciascun esercizio in modo da garantire la copertura integrale dei nuovi e maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, ed è aggiornato annualmente in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, riferita al mese di dicembre e comunicata dall'ISTAT. Il diritto annuale d'iscrizione dovuto dalle imprese che svolgano le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), è almeno il quadruplo di quello determinato per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).