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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.015. in Assemblea riferita al C. 6

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 27/05/2008  [ apri ]
8.015. (seconda ulteriore nuova formulazione)

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. - l. L'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituito dal seguente:
«1. Fatti salvi i criteri e le procedure specifici per la concessione dei diritti di uso delle radiofrequenze per la diffusione sonora e televisiva, previsti dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, in considerazione degli obiettivi di tutela del pluralismo e degli altri obiettivi di interesse generale, la disciplina per l'attività di operatore di rete su frequenze terrestri in tecnica digitale si conforma ai principi della direttiva 2002/77/CE della Commissione del 16 settembre 2002 e della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002. Tale attivitàè soggetta al regime dell'autorizzazione generale, ai sensi dell'articolo 25 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259».

2. Le licenze individuali già rilasciate ai sensi della deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 435/01/CONS, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono convertite, su iniziativa del Ministero dello sviluppo economico, allineandole alle disposizioni del presente articolo e della normativa comunitaria. È abrogato l'articolo 25, comma 12, della legge 3 maggio 2004, n. 112.
3. Fermo restando quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di radiodiffusione televisiva, il trasferimento di frequenze tra due soggetti titolari di autorizzazione generale avviene nel rispetto dell'articolo 14 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni. La prosecuzione nell'esercizio degli impianti di trasmissione è consentita a tutti i soggetti che ne hanno titolo, anche ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, fino alla scadenza del termine previsto dalla legge per la conversione definitiva delle trasmissioni televisive in tecnica digitale, nel rispetto del programma per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale di cui al comma 5 e dell'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze.
4. Nel corso della progressiva attuazione del piano di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale terrestre, nel rispetto del relativo programma dì attuazione di cui all'articolo 42, comma 11, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, i diritti di uso delle frequenze per l'esercizio delle reti televisive digitali saranno assegnati, in base alle procedure definite dall'Autorità nella delibera n. 603/07/CONS e sue successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto dei principi stabiliti dal diritto comunitario, basate su criteri obiettivi, proporzionati, trasparenti e non discriminatori.
5. Al fine di rispettare la previsione dell'articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e successive modificazioni, e di dare attuazione al piano di assegnazione delle frequenze, con decreto del ministro dello sviluppo economico non avente natura regolamentare, d'intesa con l'Autorità per 1e garanzie nelle comunicazioni, è definito, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un programma per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze.

Il Governo