Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. - (Disposizioni per il recepimento della direttiva 2000/36/CE, in materia di etichettatura di prodotti di cioccolato. Parere motivato nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2003/5258). - 1. I prodotti di cioccolato di cui all'allegato I del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 178, punti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, che non contengono grassi vegetali diversi dal burro di cacao, fatta eccezione per il ripieno diverso dai prodotti di cacao e cioccolato, possono riportare nell'etichettatura il termine «cioccolato puro burro di cacao» in aggiunta o integrazione alle denominazioni di vendita di cui all'allegato I oppure in altra parte dell'etichetta.
2. All'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 178, le parole: «puro» abbinato al termine «cioccolato» sono sostituite dalle seguenti: «cioccolato puro burro di cacao».
3. I prodotti etichettati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e conformi alla disposizione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 178, possono essere venduti fino allo smaltimento delle scorte e comunque non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.