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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.04. in Assemblea riferita al C. 6

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/05/2008  [ apri ]
8.04.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. - (Disposizioni per il recepimento della direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania, relativamente alle professioni legali. Parere motivato nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2007/0417). - 1. All'articolo 1, comma 1, della legge 9 febbraio 1982, n. 31, recante libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunità europee, dopo le parole «advocate-barrister-solicitor (Regno Unito)» sono inserite le seguenti: «A|gpbokat (Bulgaria) - Avocat (Romania)».
2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, recante attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in un Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale, dopo le parole: «Avocat-Advocaat (Belgio)» sono inserite le seguenti: «A|gpbokat (Bulgaria)» e dopo le parole: «Advogado (Portogallo)» sono inserite le seguenti: «Avocat (Romania)».

Il Governo