stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.010. in Assemblea riferita al C. 6

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/05/2008  [ apri ]
8.010.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. (Modifiche al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, e successive modifcazioni, recante attuazione della direttiva 1999/22/CE, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici. Parere motivato nell'ambito della procedura di infrazione n. 2007/2179). - 1. All'articolo 2, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ai fini del presente decreto per giardino zoologico si intende qualsiasi struttura pubblica o privata con carattere permanente e territorialmente stabile, aperta ed amministrata per il pubblico almeno sette giorni all'anno che espone e mantiene animali vivi di specie selvatiche, anche nati ed allevati in cattività appartenenti, in particolare, ma non esclusivamente, alle specie animali di cui agli allegati al regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, nonché al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.»

Il Governo